Differenti per norma
Le società cooperative in Italia hanno, come le società per azioni, un capitale sociale costituito dalle azioni dei soci. Non hanno però come obiettivo quello di distribuire un guadagno sotto forma di dividendo, ma piuttosto quello di offrire ai soci il proprio prodotto o il proprio servizio a condizioni 'vantaggiose'.
La cooperativa è quindi una società di persone, che persegue ovviamente obiettivi di natura economica, dal momento che è sul mercato. E nel mercato potrà rimanere solo se sarà in grado di competere. Mira a raggiungere il massimo livello di produttività e redditività per assicurare, come obiettivo a lungo termine, la continuità della cooperativa. La differenza rispetto alle altre forme societarie sta nella centralità della persona, nella motivazione sociale del profitto e nel legame con valori di solidarietà, partecipazione, associazionismo.
La BCC oggi: banca cooperativa ...
Il Testo Unico Bancario del 1993 stabilisce che l'esercizio dell'attività bancaria, svolto da società cooperative, è riservato alle Banche Popolari e alle Banche di Credito Cooperativo.
Denominazione e forma giuridica. Le Banche di Credito Cooperativo devono costituirsi sotto forma di società cooperative per azioni. La denominazione deve contenere l'espressione 'Credito Cooperativo'.
I soci e la democrazia economica. I soci devono essere almeno 200 e, qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno, pena la liquidazione della banca cooperativa. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta, che non può essere superiore, per valore nominale, a 50 mila euro (si vuole impedire che una disparità tra soci possa essere di ostacolo al raggiungimento degli scopi mutualistici).
... banca locale ...
Le BCC-CR sono banche locali, ovvero banche del territorio (i soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera); per il territorio (il riparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale); nel territorio (appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità).
Soci BCC. Possono diventare soci delle Banche di Credito Cooperativo le persone o le imprese o le associazioni che svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza della BCC ed i soggetti che vi risiedono o che vi hanno la loro sede.
Zona di competenza territoriale. Comprende i comuni nei quali la banca ha la sede legale, le succursali e i comuni limitrofi, in modo che ci sia tra questi contiguità territoriale. Per i comuni non contigui possono essere istituite sedi distaccate, purché vengano previste all'interno dello statuto; inoltre per aprire una sede distaccata occorrono almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci.
Attività di rischio. La maggior parte (cioè non meno del 95%) delle attività di rischio (prestiti) delle Banche di Credito Cooperativo deve essere effettuata nella zona di competenza territoriale.
... banca mutualistica.
Le Banche di Credito Cooperativo sono banche mutualistiche, in quanto società cooperative che erogano il credito principalmente ai soci. Non perseguono scopi di profitto bensì obiettivi di utilità sociale.
Il principio della prevalenza. Viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio (i prestiti) è destinato ai soci e/o ad attività prive di rischio. La Banca d'Italia, tuttavia, può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci.
Con la riforma del diritto societario (gennaio 2005) il criterio della prevalenza, già precedentemente disposto per le BCC, è diventato un criterio generale per identificare le cosiddette 'cooperative a mutualità prevalente'.
Destinazione degli utili. Il Testo Unico Bancario del 1993 stabilisce che: le Banche di Credito Cooperativo devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura pari al 3%; la quota di utili rimanenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. La disciplina degli utili distribuiti ai soci è oggi integrata dalle disposizioni stabilite dal nuovo diritto societario, che per le BCC-CR, in quanto cooperative a mutualità prevalente, stabilisce un limite alla distribuzione dei dividendi.